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Crowdfunding in Italia

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Patrick:
non ho le competenze per scrivere alcunchè, ma appoggio l'iniziativa se lo fate

imbrattabit:
Dall'articolo pare che la cosa riguardi solo l'equity crowdfunding, non il crowdfunding classico.
Non è una cosa sbagliata, imho.

Mattia Bulgarelli:

--- Citazione da: Davide Losito - ( Khana ) - 2013-04-01 22:06:10 ---
--- Citazione da: il mietitore - 2013-04-01 22:02:42 ---che succede se uno usa indiegogo per finanziare un film porno?

--- Termina citazione ---


Che bene che ti vada lo considerano una "vendita prepagata" e ti fanno pagare:
- IVA sul totale raccolto
- IRAP sul guadagno fatto
- IRPEF sul guadagno fatto


Il che però ti obbliga ad avere una Partita IVA.

--- Termina citazione ---

Nì.

Se è DAVVERO equiparato al 100% ad una vendita, può essere considerato una "prestazione occasionale".

C'è il parametro dei "5.000 €/anno" che può essere una rottura di scatole per farlo considerare "occasionale" se poi fai un crowdfunding di successo di un secondo o terzo progetto... ma se fai un SINGOLO progetto, è DECISAMENTE "prestazione occasionale" e quindi non richiede P.IVA.

Esempio: io privato cittadino faccio l'operaio. Vendo la mia automobile (nuova, vinta con il concorso delle lamette da barba) per 7.000 €. È una vendita occasionale, non devo aprire P.IVA.

Fiscalmente, c'è il rigo apposito per i redditi occasionali nel modello UNICO, quindi sì sono soggetti ad IRPEF (ma non ad IVA o IRAP).



--- Citazione da: lollapalooza - 2013-04-02 10:57:47 ---Dall'articolo pare che la cosa riguardi solo l'equity crowdfunding, non il crowdfunding classico.

--- Termina citazione ---
Infatti non si capisce se è una legge "in aggiunta" alla normativa "generale" oppure se è una legge che dice "questo tipo sì, ma intanto vietiamo tutto il resto".

Davide Losito - ( Khana ):

--- Citazione da: Mattia Bulgarelli - 2013-04-02 11:08:19 ---
--- Citazione da: Davide Losito - ( Khana ) - 2013-04-01 22:06:10 ---
--- Citazione da: il mietitore - 2013-04-01 22:02:42 ---che succede se uno usa indiegogo per finanziare un film porno?

--- Termina citazione ---


Che bene che ti vada lo considerano una "vendita prepagata" e ti fanno pagare:
- IVA sul totale raccolto
- IRAP sul guadagno fatto
- IRPEF sul guadagno fatto


Il che però ti obbliga ad avere una Partita IVA.

--- Termina citazione ---

Nì.

Se è DAVVERO equiparato al 100% ad una vendita, può essere considerato una "prestazione occasionale".

C'è il parametro dei "5.000 €/anno" che può essere una rottura di scatole per farlo considerare "occasionale" se poi fai un crowdfunding di successo di un secondo o terzo progetto... ma se fai un SINGOLO progetto, è DECISAMENTE "prestazione occasionale" e quindi non richiede P.IVA.

Esempio: io privato cittadino faccio l'operaio. Vendo la mia automobile (nuova, vinta con il concorso delle lamette da barba) per 7.000 €. È una vendita occasionale, non devo aprire P.IVA.

Fiscalmente, c'è il rigo apposito per i redditi occasionali nel modello UNICO, quindi sì sono soggetti ad IRPEF (ma non ad IVA o IRAP).



--- Citazione da: lollapalooza - 2013-04-02 10:57:47 ---Dall'articolo pare che la cosa riguardi solo l'equity crowdfunding, non il crowdfunding classico.

--- Termina citazione ---
Infatti non si capisce se è una legge "in aggiunta" alla normativa "generale" oppure se è una legge che dice "questo tipo sì, ma intanto vietiamo tutto il resto".

--- Termina citazione ---


Vero in linea teorica.
La vendita di "beni materiali" non può mai essere "prestazione occasionale", che invece regolamenta il lavoro subordinato e/o para-subordinato.


Tecnicamente, se vendi "cose", dovresti anche essere iscritto alla camera di commercio e avere un registratore di cassa (se vendi ai privati), a meno che tu non possa far passare quelle "cose" come "frutto dell'ingegno", per il quale ci sono leggi particolari.


Da quello che scrive anche Sara Lando sul thread su G+, alla fine hanno optato per la "vendita prepagata", come avevo teorizzato.

Mattia Bulgarelli:

--- Citazione da: Davide Losito - ( Khana ) - 2013-04-02 12:44:27 ---La vendita di "beni materiali" non può mai essere "prestazione occasionale", che invece regolamenta il lavoro subordinato e/o para-subordinato.

--- Termina citazione ---

E invece sì.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 (Redditi Diversi), comma 1. In particolare comma 1, lettera i:


--- Citazione --- Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi  di  capitale
 ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
 di imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
 accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'  di  lavoratore
 dipendente:

[...]

    i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non  esercitate
 abitualmente;

--- Termina citazione ---

Testo integrale:
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-12-31&atto.codiceRedazionale=086U0917&currentPage=1

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